È BENE SAPERE CHE

FAQ



In caso di incidente con veicoli assicurati è sempre consigliabile compilare il modulo blu (modulo CAI) per attivare la procedura di constatazione amichevole d’incidente (procedura CID). Ciò consente di ridurre i tempi di risarcimento e accelerare tutte le procedure.

In caso di incidente con veicoli non assicurati , è possibile ottenere comunque un risarcimento per danni a persone nei limiti di quanto previsto dalla legge. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale della Consap alla voce “Fondo Garanzia Vittime della Strada.

Anche nel caso di incidente con veicoli non identificati, è possibile ottenere comunque un risarcimento per danni a persone nei limiti di quanto previsto dalla legge. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale della Consap alla voce “Fondo Garanzia Vittime della Strada “http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada

La carta verde è un documento assicurativo NON obbligatorio. Un tempo necessaria per i viaggi all’estero, ora è richiesta alla frontiera solo per alcuni paesi. Ad esempio non è più necessaria per muoversi tra i paesi dell’Unione Europea, la Svizzera e molti altri.

In caso di annualità assiciurativa senza incidenti,  si scende di una classe (bonus), in caso di sinistro invece, si sale  di due classi (malus), con due sinistri (5 classi). In caso di sinistro paritario, invece, non è previsto lo scatto di malus a condizione che sia l’unico dell’attestato.

Il limite di pagamento in contanti è per le assicurazioni RCA di 3.000 euro, per il settore non auto invece è di 750 euro annuali sul medesimo contratto. Per le assicurazioni sulla vita non è ammesso pagamento in contanti.

Dal 1° luglio 2015, l’attestato di rischio è stato dematerializzato. Non verrà più spedito un originale cartaceo ma lo stesso resta comunque disponibile facendone richiesta alla propria compagnia qualora non presente su banca dati nazionale o con dati non coerenti.

La clausola di tacito rinnovo, faceva sì che il contratto si intendesse appunto tacitamente rinnovato alla scadenza di contratto salvo una formale disdetta da parte della compagnia assicuratrice o dell’assicurato.

Ora i contratti assicurativi Rc auto non prevedono più la clausola di tacito rinnovo, per cui è possibile cambiare compagnia senza necessità di dare comunicazione di disdetta. Ciò permette di accedere a prezzi e condizioni sempre più vantaggiosi e di cambiare compagnia assicurativa con maggiore facilità; facendo però attenzione a come ci si assicura, controllando attentamente, condizioni, garanzie, clausole e rivalse.